Bilancio Societario (lg. trasparenza)

La Legge n.398/91 disciplina il regime fiscale supersemplificato per ASD e SSD a condizione che queste, nel corso dell’esercizio precedente, abbiano conseguito proventi di natura commerciale per un importo non superiore a 250.000 euro (requisito oggettivo).

Il superamento di tale plafond comporta, ai fini dell’Ires e dell’Iva, l’applicazione del tributo con le modalità ordinarie dal mese successivo a quello di cessazione del requisito oggettivo, con la conseguenza che – nell’esercizio – coesisteranno due regimi (uno agevolato ed uno ordinario).

Con la risoluzione 7 novembre 2006, n.123, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in relazione al trattamento fiscale applicabile alle associazioni e società sportive dilettantistiche nel caso di superamento – in corso d’anno – del limite previsto dalla Legge n.398/91 come modificato dall’art.90 della Legge n.289/02[1].

Come noto, la Legge n.398/91 prevede un regime agevolato per le associazioni e le società[2] sportive dilettantistiche, a condizione che vengano rispettati specifici requisiti soggettivi ed oggettivi.

2. Condizioni soggettive

L’art. 90 della Legge 289/2002[4], che per la prima volta ha disciplinato sotto il profilo civilistico le associazioni sportive dilettantistiche, ha – quindi – chiaramente delineato i requisiti necessari per la loro individuazione[5].

In funzione del nuovo quadro normativo:

a) sussiste, per gli amministratori dell’associazione/società sportiva, il divieto di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina;

b) lo statuto e l’atto costitutivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche devono contenere le clausole necessarie per garantire l’assenza di fine di lucro ed assicurare il rispetto dei principi della legge e cioè:

Ø il rispetto del principio di democrazia interna (tale previsione non si applica alle società, per le quali si deve fare riferimento al codice civile);

Ø l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;

Ø la gratuità degli incarichi degli amministratori (tale previsione non si applica alle SSD);

Ø la devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento;

Ø l’obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché agli statuti ed ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione/società tende affiliarsi;

c) devono essere stabilite le modalità di approvazione dello statuto e di riconoscimento ai fini sportivi e di affiliazione ad una o più federazioni sportive nazionali o alle discipline sportive associate o a uno degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI[6] anche su base regionale;

d) devono essere previsti i provvedimenti da adottare in caso di irregolare funzionamento o di gravi irregolarità di gestione o di gravi infrazioni all’ordinamento sportivo;

e) devono essere segnalate nella denominazione sociale la finalità sportiva e l’indicazione dilettantistica, che devono essere utilizzate in tutti i segni distintivi e/o comunicazioni rivolte al pubblico e quindi anche a tutti gli associati.

Conseguentemente, le associazioni/società sportive dilettantistiche non potranno beneficiare del particolare regime agevolativo ad esse riservato quando non recepiscano formalmente nello statuto o nell’atto costitutivo gli adempimenti indicati nelle precedenti lettere da a) ad e).

3. Condizione oggettiva

Ai fini dell’applicazione della Legge 398/91 è necessario che i soggetti beneficiari non abbiano conseguito, nel periodo d’imposta precedente a quello in cui si avvalgono del regime agevolativo recato dall’anzidetta legge, proventi di natura commerciale per un importo superiore a 250.000 euro[7].

Con riguardo alle modalità di determinazione dell’ammontare dei ricavi, conseguiti nell’ambito dell’attività commerciale, si deve tenere conto del cd. Principio di cassa, come ribadito dalla circolare 11 febbraio 1992, n.1 del Ministero delle Finanze, secondo cui “”stante la particolarità della disciplina introdotta dalla legge n.398 per i soggetti ivi indicati, ai fini dell’individuazione dei proventi in argomento deve aversi riguardo al criterio di cassa””.

Peraltro, come correttamente rilevato da autorevole dottrina[8], il D.M. 18 maggio 1995, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, rileva che “”stante la particolarità della disciplina introdotta dalla legge n.398, occorre precisare che per l’individuazione dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali deve aversi riguardo al criterio di cassa, nel cui ambito, peraltro, resta fermo il principio voluto dalla normativa IVA, secondo cui vanno computati gli introiti fatturati ancorché non riscossi””.

Di conforme opinione è anche la SIAE, con la circolare 19 dicembre 1995, n.712, secondo cui, ai fini della corretta individuazione dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, si deve tener conto, in via generale[9], dei proventi:

* incassati, in mancanza di fattura (principio di cassa);

* fatturati seppure non riscossi, in presenza di fattura (principio di fatturazione).

Il nuovo limite si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003, cioè dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge 289/2002, purchè nel periodo precedente[10] siano stati conseguiti proventi di natura commerciale per un importo non superiore a 250.000 euro.

Ai fini dell’esercizio dell’opzione, e della relativa revoca (determinazione delle imposte o regimi contabili), esse si desumono da comportamenti concludenti del contribuente ovvero dalle modalità di tenuta delle scritture contabili[11].

Pertanto, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che intendono avvalersi delle disposizioni agevolative previste dalla legge 398/91, manifestano l’opzione unicamente attraverso la sua corretta attuazione sin dall’inizio del periodo o dell’attività, fermo restando l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate ed alla SIAE l’opzione[12].

4. Regime opzionale: come funziona[13]

Il regime previsto dalla legge n.398/91 è un regime opzionale e non obbligatorio, per tutti i soggetti che posseggano i requisiti soggettivi ed oggettivi sopra indicati.

Per poter beneficiare delle agevolazioni previste da questo regime, è sufficiente per la società tenere un comportamento concludente dal primo giorno dell’esercizio (1° gennaio o 1° luglio, a seconda che l’esercizio sociale sia 1.1-31.12 ovvero 1.7-30.6), istituendo – cioè – la contabilità cd. supersemplificata.

Ovviamente, il comportamento concludente non è – da solo – sufficiente. E’ infatti anche previsto un obbligo di comunicazione all’ufficio delle Entrate ed alla SIAE nella cui circoscrizione si trova la sede legale della società.

La comunicazione può essere fatta o di persona o con lettera raccomandata alla SIAE entro il 31.12 dell’anno precedente a quello in cui si opererà secondo la 398. Per quanto riguarda l’ufficio delle Entrate, la comunicazione si farà in sede di presentazione del modello Unico relativo all’anno in cui la società si è adeguata alla 398/91.

L’opzione, una volta esercitata, è vincolante per cinque anni, sempre – è ovvio – che la società non perda anche uno solo dei requisiti previsti.

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